Ogni anno gli amministratori redigono il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Il codice civile pone a carico degli amministratori delle società per azioni, delle cooperative e delle società a responsabilità limitata :
1. l’obbligo di convocare i soci per l’approvazione del bilancio entro i termini previsti dallo statuto o dalla legge (art. 2364, comma 2, c.c. - art. 2478-bis, comma 1, c.c.) ;
2. l’obbligo di depositare il bilancio al Registro Imprese entro trenta giorni dall’approvazione (art. 2435 c.c. - art. 2478-bis c.c.).
Per la violazione degli obblighi sopra menzionati tutti gli amministratori sono puniti con la seguente sanzione amministrativa pecuniaria:
Modalità di depositoIl deposito del bilancio e dell'elenco annuale dei soci (se dovuto) - inviato assieme al bilancio – non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.
Per il predisporre la pratica di deposito dei Bilanci si può scegliere fra due diverse modalità operative:
Tutte le informazioni sul deposito del bilancio sono riportate nelle schede del supporto specialistico SARI (nella sezione "Adempimenti Registro Imprese" selezionare "Bilanci" e poi l’adempimento di proprio interesse).
Moduli e manuali