Il Giudice del Registro delle Imprese di Como-Lecco si č espresso in senso affermativo in ordine all'applicabilitā della sospensione feriale dei termini processuali ai procedimenti di iscrizione di atti e domande oggetto di possibile opposizione ai sensi della vigente disciplina civilistica.
A titolo esemplificativo, č fatto riferimento agli atti di fusione, di scissione, di trasformazione eterogenea e alle domande di cancellazione conseguenti all'avvenuta approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione.
I termini di deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti e delle domande di cui trattasi devono pertanto essere individuati tenendo conto del periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.