Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese devono comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale) nel caso non lo avessero ancora comunicato, o sia stato cancellato d'ufficio, o per le quali, seppur dichiarato, sia inattivo (art. 37 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni).
La mancata comunicazione comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).
Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.
Inoltre, sempre secondo quanto stabilito all’articolo 37, l'ufficio Registro delle Imprese sospenderà le domande di iscrizione prive dell'indicazione del domicilio digitale in attesa che esse siano integrate con l'informazione richiesta.
Le imprese sono pertanto invitate a:
Come verificare l'iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese:
- consultare una visura aggiornata dell'impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell'imprenditore (si accede con SPID o CNS);
- ricercare l'impresa sul sito www.registroimprese.it