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RENTRI- Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei RIfiuti

Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica fonda il sistema di  tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Il RENTRI è stato istituito dal DM 4 aprile 2023, n. 59: “Regolamento recante disciplina del sistema di
tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, che detta le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente della sicurezza energetica n.143 del 6 novembre 2023 definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale  per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

Soggetti obbligatiSono obbligati ad iscriversi al RENTRI i soggetti di cui all’articolo 188 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022: 

  •  Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
  •  Produttori di rifiuti pericolosi.
  •  Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale.
  •  Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi.
  •  Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Inoltre, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, il decreto rimanda all’articolo 189 del D.lgs.
152/2006 e s.m.i.:

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) con più di 10 dipendenti.
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi.

Possono iscriversi per operare come delegati dei produttori di rifiuti i seguenti soggetti:

  • Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale
  • Gestori del servizio di raccolta rifiuti
  • Gestori del circuito organizzato di raccolta rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152/2006

Soggetti NON tenuti ad iscriversi

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'39; art. 184, c. 3, lettere c), d) e g) del D. Lgs. 152/2006 che hanno fino a 10 dipendenti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'art. 184, c. 3, lettere c), d) e g) del D. Lgs. 152/2006 che hanno fino a 10 dipendenti;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Termini per l’iscrizione al RENTRI e adeguamento alla disciplinaPer l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento al DM 4/4/2023 n. 59 è previsto un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento a seconda delle caratteristiche dei soggetti obbligati.

Il termine per le prime iscrizioni è fissato a partire dal 15/12/2024.

Scadenze per l'iscrizione al RETRI
CATEGORIE TEMPISTICHE
GRUPPO A: imprese e enti produttori di rifiuti
pericolosi con più di 50 dipendenti, imprese e enti
produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da
attività industriali e artigianali con più di 50
dipendenti, impianti di trattamento rifiuti,
trasportatori di rifiuti, commercianti e intermediari
di rifiuti, consorzi per il recupero e il riciclaggio di
particolari tipologie di rifiuti, delegati

Iscrizioni dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25

GRUPPO B: imprese e enti produttori di rifiuti
pericolosi tra 10 e 50 dipendenti, imprese e enti
produttori di rifiuti non pericolosi da attività
industriali e artigianali tra 10 e 50 dipendenti
Iscrizioni dal 15.6.25 al 14.8.25
GRUPPO C: imprese e enti produttori di rifiuti
pericolosi con meno di 10 dipendenti, produttori di
rifiuti pericolosi diversi da enti e imprese
Iscrizioni dal 15.12.25 al 13.2.26

 

Cosa prevede il RENTRI1. Iscrizione al RENTRIModalità di iscrizione:L'iscrizione al RENTRI va effettuata esclusivamente via telematica dal portale RENTRI integrato
nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

L'accesso al RENTRI avviene con strumenti digitali di autenticazione (SPID per persona fisica,
SPID per persona giuridica, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta di Identità Elettronica (CIE).

Il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza dell'utente che ha fatto l'accesso mediante la seguente procedura:

  •  per le imprese si procede con accesso diretto al Registro delle imprese
  •  per enti e altri soggetti in RENTRI invia all'operatore, tramite pec, la richiesta di confermare la qualifica di rappresentante

(I dati forniti in sede di iscrizione potranno essere aggiornati in qualsiasi momento).

Deleghe:

Per trasmettere i dati al RENTRI, i produttori possono delegare le associazioni di categoria, società
di servizi di emanazione delle associazioni di categoria, gestori del servizio pubblico o del circuito
organizzato di raccolta dei rifiuti.

Come avviene la delega?

  • Il produttore, in fase di iscrizione, indica il delegato a sua volta già iscritto al RENTRI oppure
  • Il delegato inserisce i nominativi dei produttori che confermano la richiesta di delega.

La sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali, dopo aver verificato il possesso dei requisiti, accredita i delegati ad operare.
I produttori possono consultare le operazioni svolte dal delegato

Pagamenti:A completamento dell’iscrizione l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

  •  Diritto di segreteria: euro 10,00
  •  Contributo annuale diversificato in base alla tipologia di impresa:
    • Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti e soggetti delegati: euro 100,00 il primo anno e euro 60,00 per ogni annualità successiva
    • Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e inferiori a 50: euro 50,00 il primo anno e euro 30,00 per ogni annualità successiva
  • Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi: euro 15,00 il primo anno e euro 10,00 per ogni annualità successiva

Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno.

I versamenti vengono effettuati con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA).

2.Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti in formato digitaleIl RENTRI definisce:

  • nuovi modelli di Registro di carico e scarico rifiuti e l’obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri a partire dall’iscrizione.
    • dal 13 febbraio 2025 e sino alle scadenze per l’iscrizione al RENTRI il registro sarà in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale RENTRI da vidimare presso le CCIAA
    • a seguire il registro sarà vidimato digitalmente (dal portale RENTRI o propri sistemi gestionali) e tenuto digitalmente 
    • l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro di scarico e scarico dei rifiuti

ATTENZIONE: A PARTIRE DAL 13 FEBBRAIO 2025 I VECCHI MODELLI DI REGISTRO DI CARICO E SCARICO (ANCHE SE GIA’ VIDIMATI) NON POTRANNO PIU’ ESSERE UTILIZZATI

3. Obbligo di emissione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale

Il RENTRI definisce:

  • un nuovo modello di Formulario di identificazione del rifiuto in vigore dal 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori vidimato digitalmente (dal portale RENTRI). 
  • I produttori non ancora iscritti emettono il FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale previa registrazione al RENTRI * 
  • la compilazione avviene utilizzando i propri sistemi gestionali, i servizi messi a disposizione dal RENTRI (“servizi di supporto”) oppure manualmente dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI gestiscono il Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale vidimato digitalmente.
  • La compilazione dei formulari digitali potrà essere effettuata tramite i sistemi gestionali o i sistemi messi a disposizione dal RENTRI (“servizi di supporto”).

ATTENZIONE: A PARTIRE DAL 13 FEBBRAIO 2025 I VECCHI MODELLI DI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (ANCHE SE GIA’ VIDIMATI) NON POTRANNO PIU’ ESSERE UTILIZZATI

*COS’E’ LA REGISTRAZIONE AL RENTRI E A COSA SERVE
La registrazione al RENTRI consente ai produttori non tenuti all’iscrizione di emettere e vidimare
digitalmente il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato cartaceo e deve essere effettuata nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.
La registrazione avviene nell’area RENTRI riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.
La registrazione non comporta alcun pagamento dei diritti di segreteria e non prevede l’inserimento delle unità locali.

Per ulteriori informazioni si veda [il sito] della sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali

Consulta il materiale informativo:

A chi rivolgersi

Ambiente e Sostenibilità

Telefono: 031 256.386-309
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