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Sanzioni amministrative

ATTENZIONE!
Per le sanzioni relative al Registro Imprese, consulta l'apposita sezione Violazioni
amministrative Registro Imprese e REA.
Diniego stralcio parziale ruoli emessi fino al 2015
La Camera di Commercio di Como-Lecco, con deliberazione del Consiglio n. 1 in data 30 gennaio 2023, ha stabilito di non applicare l'annullamento parziale dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (art. 1 commi 227-229 legge n. 197/2022), risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. 
Per i soggetti interessati resta invariata la possibilità di aderire alla "Definizione agevolata" dei carichi pendenti in gestione all'Agenzia delle Entrate Riscossione, che prevede benefici analoghi allo stralcio automatico (azzeramento di sanzioni, interessi, interessi di mora, aggio) e si estende ai ruoli affidati alla riscossione entro il 30 giugno 2022.
La domanda di adesione deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2023. Informazioni sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione.
La Camera di Commercio di Como-Lecco emette provvedimenti sanzionatori di natura
amministrativa (verbali di contestazione, ordinanze-ingiunzioni, cartelle esattoriali e sequestri) a
seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali siano stati contestati o notificati
da parte degli organi di controllo (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Postale,
Guardia di Finanza, Registro Imprese, Ispettori metrici e funzionari camerali per la violazione di
norme in diversi settori, quali:

  • sicurezza prodotti
  • disciplina della professione di mediatore
  • disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio
  • disciplina dell'attività di autoriparazione
  • metalli preziosi
  • strumenti metrici
  • preimballaggi nazionali
  • preimballaggi CEE
  • cronotachigrafi
  • vendita a peso netto delle merci
  • etichettatura consumi ed emissioni CO2
  • contratti negoziati fuori dai locali commerciali e a distanza;
  • fallace indicazione dell'uso del marchio - tutela del Made in Italy (L.350/2003 art. 4 comma 49 bis)

TerminiIl termine generale di presentazione delle domande/denunce è quello di 30 giorni dalla data dell’atto o dell’evento (L. 340/2000 art. 18 comma 6).

Termini differenti sono previsti da disposizioni particolari, pertanto, per eventuali approfondimenti in
merito, si invita a consultare il SARI-Supporto Specialistico Registro Imprese.

Quando il termine cade di sabato o di giorno festivo, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo
successivo. (D.P.R. n. 558/99 art. 3 comma 2).

Pagamento in misura ridotta

Entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, in misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (art.16 L. n.689/1981).
Come effettuare il pagamentoPer effettuare il pagamento liberatorio occorre attendere la notifica del verbale d’accertamento emesso che riporta il calcolo corretto dell’importo della sanzione e delle spese di procedimento e notifica.

Le modalità di pagamento sono indicate nel verbale e allo stesso sono allegati i documenti necessari per effettuare il versamento.

Al fine di evitare che la sanzione sia iscritta al ruolo è necessario trasmettere alla Camera di Commercio di Como-Lecco la documentazione attestante l’avvenuto secondo le seguenti modalità:

Scritti difensiviEntro 30 giorni dall’avvenuta notifica del processo verbale, è possibile presentare memorie o scritti
difensivi nonché chiedere un’audizione indirizzati alla u.o. Regolazione del Mercato e Tutela del
Consumatore della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Gli scritti difensivi o la richiesta di audizione devono essere sottoscritti dai diretti interessati (destinatari del verbale) con allegate le copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità ed eventuali ulteriori prove a propria difesa.

La documentazione può essere inviata:

Gli scritti difensivi non interrompono i 60 giorni consentiti per il pagamento in misura ridotta.
Il pagamento del verbale estingue il procedimento e gli eventuali scritti difensivi non sono presi in
considerazione.

A chi rivolgersi

Regolazione del Mercato e Tutela del ....

Orari di apertura: COVID-19: Accesso agli sportelli solo in caso di comprovata indifferibile urgenza e su appuntamento dalle ore 9 alle 12