SanzioniIn caso di tardivo ed omesso pagamento, la sanzione amministrativa tributaria applicabile può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 100% dell'ammontare del diritto dovuto. La graduazione della sanzione e l'eventuale inasprimento sono disciplinati dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54.
Secondo tale decreto:
In proposito vedi anche circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2 agosto 2013 e la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172574 del 22 ottobre 2013.
Non si considera omesso il versamento effettuato in favore di una Camera di Commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini previsti.
Entro un anno dal termine di scadenza è possibile avvalersi del ravvedimento operoso.Decadenza e prescrizione delle sanzioniLa sanzione deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della notificazione, salvo le interruzioni previste dalla legge (art. 10 D.M. n. 54/2005).
Prescrizione del Diritto AnnualeIl diritto annuale è soggetto a prescrizione ordinaria di dieci anni: poiché infatti la relativa disciplina non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell'articolo 2946 del Codice Civile, il tributo non può che ritenersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ovviamente decorrente dal momento in cui viene a maturare ciascuna annualita. Per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione a seguito del verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica della cartella esattoriale) esso ricomincia a decorrere nuovamente, cioè "inizia un nuovo periodo decennale di prescrizione".
Cartella esattoriale Per le violazioni di omesso/tardato/incompleto pagamento del diritto annuale (non regolarizzate nel frattempo volontariamente dall’impresa) si procede all’emissione del ruolo che costituisce titolo esecutivo per la riscossione del tributo.
La Camera di Commercio di Como-Lecco provvede all'iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.
La riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (fino al 30.06.2017 Equitalia spa). Per la Regione Sicilia è competente Riscossione Sicilia SpA.
Come leggere la cartella esattorialeVedi fac-simile cartella esattoriale.
Nella sezione “dettaglio degli addebiti” (vedi pagina 6 del fac-simile cartella esattoriale) sono riportati:
E’ indicato:
nella parte descrittiva sono riportati distintamente gli importi a ruolo per ogni codice tributo:
oltre all’anno di riferimento e il REA dell’impresa (REA CO per le imprese comasche o REA LC per le imprese lecchesi)
Notifica e pagamento della cartellaLa cartella esattoriale è notificata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione tramite PEC – Posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e comunicata al Registro delle Imprese. Per i soggetti non tenuti ad avere la PEC la notifica avverrà per posta.
Il pagamento della cartella deve avvenire secondo le istruzioni riportate nella medesima.
Per le richieste di rateizzazione, di sospensione della riscossione (o di “rottamazione” delle cartelle se previste) occorre rivolgersi all’Agente della Riscossione di competenza (Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia SpA).
Nel caso di cartella emessa nei confronti di più soggetti tenuti in solido al pagamento (es. società di persone e soci) la cartella è unica in quanto ha lo stesso numero (che si diversifica solo per il progressivo finale per ogni coobbligato) ma e' possibile che la notifica ai singoli avvenga in momenti diversi, anche per una cartella nel frattempo già pagata.
Il pagamento della cartella da parte di uno dei coobbligati libera contestualmente tutti i soggetti tenuti in solido. Se la medesima cartella è stata pagata da più soggetti rivolgersi all’Agente della Riscossione che provvedera a rimborsare l’eccedenza.
Pagamento cartelle con compensazione creditiSi precisa che l’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto che il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori possa essere effettuato mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con l’utilizzo del modello unificato di pagamento F24 - codice tributo RUOL – non è applicabile alle iscrizioni a ruolo del diritto annuale.
In caso di errata compensazione rivolgersi all’Agente della Riscossione per il pagamento della cartella in quanto l’importo compensato non viene riversato alla Camera di Commercio.
Richiesta di sgravioChi ha ricevuto la notifica della cartella esattoriale e ritiene, dopo le opportune verifiche, di non essere tenuto al pagamento, può presentare richiesta di sgravio della cartella esattoriale compilando l'apposito modulo.
La Camera di Commercio di Como-Lecco comunica all’interessato il provvedimento di accoglimento/diniego dell’istanza in autotutela entro 30 gg decorrenti dalla presentazione dell’istanza stessa.
In nessun caso, la presentazione dell’istanza in autotutela sospende i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
RicorsoContro la cartella esattoriale è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Como entro 60 gg. dalla notificazione della stessa, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto – 31 agosto) e delle condizioni di procedibilita e modalità previste dal decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.
Il contributo unificato deve essere versato come indicato dal D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Con la presentazione del ricorso, per le controversie tributarie di valore non superiore a:
trova applicazione anche per le Camere di Commercio l’istituto del reclamo/mediazione.
Il ricorso, pertanto, non è procedibile nei 90 gg. giorni successivi alla data di notifica, periodo entro il quale la Camera di Commercio deve esaminare il reclamo e comunicare al ricorrente l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.