Per omessi o incompleti pagamenti del diritto annuale è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, istituto che agevola chi regolarizza spontaneamente il versamento entro 1 anno dalla scadenza.
L'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 54/2005 prevede che in caso di violazione non ancora constatata, ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione del 30% sia ridotta:
a) ad un ottavo (pari al 3,75%) se il pagamento viene eseguito entro 30 gg. dalla scadenza (ravvedimento breve);
b) ad un quinto (pari al 6%) se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza (ravvedimento lungo).
Non si applicano l'articolo 6 del decreto legge n. 185/2008 e l'articolo 1, comma 20, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che hanno modificato la misura della sanzione ridotta applicabile in caso di ravvedimento. Si veda in proposito la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 62417 del 30 dicembre 2008Se l’impresa effettua il versamento con ravvedimento oltre i suddetti termini, sarà soggetta alle sanzioni previste dal D.M. n. 54/2005 per tardato versamento poiché il ravvedimento si intende non perfezionato.
Oltre alla sanzione sono dovuti gli interessi (per il periodo intercorrente tra la data di scadenza prevista e la data di pagamento) calcolati al tasso legale vigente anno per anno.
ANNO | TASSO LEGALE |
---|---|
2014 | 1,00% |
2015 | 0,50% |
2016 | 0,20% |
2017 | 0,10% |
2018 | 0,30% |
2019 | 0,80% |
2020 | 0,05% |
2021 | 0,01% |
2022 | 1,25% |
2023 | 5,00% |
2024 | 2,50% |
2025 |
2,00% |
Affinché il ravvedimento sia corretto, è necessario versare contestualmente diritto annuale, interessi e sanzioni.
Modalità di versamento
Il pagamento va effettuato con modello F24 telematico, compilando la Sezione IMU e altri tributi locali come segue:
*sigla della provincia corrispondente alla sede legale del nuovo ente Camera di Commercio Como–Lecco
indicando in corrispondenza di ciascun importo l’anno relativo al diritto per il quale si effettua il ravvedimento.
L'istituto della compensazione non può essere utilizzato per gli importi a credito relativi ai codici 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni). Viceversa se si deve effettuare un ravvedimento del diritto annuale (quindi versare contestualmente diritto annuale, sanzione e interessi) si può utilizzare un credito di un altro tributo e/o contributo o eventualmente di diritto annuale versato in eccedenza su un'altra annualita, purché non siano trascorsi più di 2 anni dal versamento effettuato in esubero. Vedi esempio riportato alla FAQ n. 15.
Le modalità di ravvedimento oltre l’anno dalla scadenza, introdotte dalle modifiche apportate all’articolo 13 del D.lgs. 472/97 dalla lettera b) art 1, comma 637, della L. 190 del 23/12/2014, si applicano esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e quindi non sono applicabili al diritto annuale
In caso di tardata presentazione del modello F24 a saldo 0, la sanzione versata nei confronti dell'ERARIO (con il codice “8911”) non sana la violazione di tardato versamento del diritto annuale. Il versamento del diritto annuale va quindi effettuato utilizzando il ravvedimento o, nel caso in cui i termini per ravvedersi siano scaduti, contattando l'U.O. Diritto Annuale per il calcolo della sanzione dovuta.
Ravvedimento per le imprese già iscritte
In base alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2 agosto 2013 e alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172574 del 22 ottobre 2013, per scadenza si 'intende:
Ravvedimento in caso di |
Scadenza Ravvedimento BREVE (sanzione 3,75%) |
Scadenza Ravvedimento |
||
---|---|---|---|---|
versamenti “parziali” | 30 gg. dalla scadenza ordinaria * | 30 gg. dalla scadenza del termine previsto per versamento con maggiorazione dello 0,40% | 1 anno dalla scadenza ordinaria | 1 anno dalla scadenza del termine previsto per versamento con maggiorazione dello 0,40% |
versamenti integralmente “omessi” |
30 gg. dalla scadenza ordinaria * (*soluzione più onerosa rispetto al versamento con la maggiorazione dello 0,40%) |
// | 1 anno dalla scadenza ordinaria | // |
Laddove il contribuente non abbia versato alcun importo né entro la scadenza ordinaria (es. 30 giugno), né entro il termine di maggiorazione, la scadenza a cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute è la data di scadenza ordinaria (Circolare AE n. 27/E del 2013).
Ravvedimento per le imprese iscritte in corso d'annoI termini di scadenza per l'utilizzo del ravvedimento sono: