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Cancellazione per avvenuto pagamento (cambiali)

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Può essere richiesta per cambiali pagate entro 12 mesi dalla data del protesto.

Se la cambiale è stata pagata entro 12 mesi dalla data di levata del protesto (unitamente agli interessi maturati e alle spese relative) è possibile chiederne la cancellazione presentando la domanda di cancellazione compilata e firmata dall’interessato, alla Camera di Commercio che ha pubblicato il protesto. 

Alla domanda di cancellazione deve essere allegata la seguente documentazione:

  • effetto cambiario e atto di protesto in originale;
  • quietanza di pagamento;
    La quietanza potrà essere sostituita da dichiarazione resa direttamente dal/i creditore/i dell'importo nominale della cambiale, delle spese e degli interessi legali, rilasciata dal beneficiario/creditore (alla quietanza deve essere allegato la copia del documento d’identità), dalla quale deve obbligatoriamente risultare la data di avvenuto pagamento. Ove il creditore sia un’azienda, la dichiarazione dovrà essere resa su carta intestata dell’azienda.
  • copia del documento d'identità dell’interessato firmatario della domanda.

Il soggetto eventualmente delegato per la presentazione dovrà allegare altresì il proprio documento d'identità unitamente alla delega;

Costi e modalità di pagamento

Gli importi dovuti per la cancellazione per avvenuto pagamento sono:

  • marca da bollo da Euro 16,00;
  • diritti di segreteria Euro 8,00 per ogni protesto.

E' possibile il pagamento con:

  • carta di credito o bancomat;
  • pagoPA, il sistema unico nazionale dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.

Se la cambiale è stata pagata trascorsi 12 mesi dalla data del protesto, l'interessato può chiedere la cancellazione dal Registro Informatico Protesti, previo ottenimento del decreto di riabilitazione del Tribunale competente per residenza/sede legale (art. 17 Legge 108/96) seguendo la procedura di cancellazione per avvenuta riabilitazione.

Moduli e manuali

A chi rivolgersi

Protesti cambiari

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