Brevetti

ACCESSO AGLI SPORTELLI
Il deposito di brevetti e marchi è effettuato esclusivamente su appuntamento nei giorni di martedì e giovedi: per richiedere informazioni e/o un appuntamento compila il modulo di contatto.
n.b. E’ possibile registrare un marchio o un brevetto online sul sito del UIBM. La Camera di Commercio di Como-Lecco è un PIP-Patent Information Point, punto di informazione brevettuale.

Il brevetto è un titolo giuridico in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto dello stesso.

Attribuisce al titolare il diritto esclusivo di:

  • realizzarlo, disporne o commercializzarlo;
  • vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo

Ai sensi dell'art. 2 d.lgs 30 del 2005, Codice della Proprietà Industriale coordinato ed aggiornato con d.lgs 13 agosto 2010 n. 131 e d.l 29 dicembre 2011 n. 216 conv. con l. 24 febbraio 2012 n. 14, sono oggetto di brevettazione:

  • invenzioni;
  • modelli di utilità;
  • disegni e modelli;
  • nuove varietà vegetali;
  • prodotti semiconduttori.

La durata del brevetto varia a seconda della tipologia di brevetto.
I diritti nascenti dal brevettoAl soggetto che ha ottenuto la registrazione di un brevetto vengono riconosciuti sia i diritti morali che quelli patrimoniali.

Il diritto morale consiste nel riconoscimento della paternità dell'invenzione. E' un diritto strettamente personale in quanto connesso indissolubilmente alla persona cui è attribuibile il merito dell'idea, e non ha valore economico. Il diritto di paternità permane anche dopo la morte dell'inventore, ed in sua vece  potrà essere esercitato da un coniuge e dai parenti più prossimi fino al quarto grado incluso. In caso di violazione l'autore del brevetto potrà agire giudizialmente per impedire l'utilizzo illecito. Trattandosi di un diritto non patrimoniale non potrà chiedere alcun risarcimento pecuniario a meno che la violazione non si concretizzi in un'ipotesi di reato.
Il diritto patrimoniale riguarda sia il diritto di sfruttare economicamente la soluzione innovativa, che il diritto dell'autore di ottenere dall'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) la concessione del brevetto, ove lo stesso sia dotato dei requisiti prescritti.
Nullità del brevettoIl brevetto è nullo se:

  • è privo dei requisiti richiesti;
  • rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;
  • la descrizione non è sufficientemente chiara e completa;
  • l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
  • il titolare non aveva diritto ad ottenerlo.  

Decadenza del brevettoIl brevetto decade se:

  • non vengono corrisposte le tasse entro i limiti stabiliti;
  • entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria, il trovato non viene attuato o viene attuato in misura insufficiente.

Estinzione del brevettoIl brevetto si estingue:

  • alla scadenza del termine;
  • per rinuncia del titolare