Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica comunica che, in base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il 28 giugno 2025.
Dal 2025 l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD avviene esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (firma digitale). Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”.
Sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono pubblicati il decreto, le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.
Sintesi degli aggiornamenti MUD 2025 (dati 2024)
Sono disponibili i portali e il software per la presentazione delle dichiarazioni 2025 riferite all’anno 2024.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Ecocamere
Il MUD-Modello Unico di Dichiarazione ambientale è una comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell'anno precedente.
Soggetti interessatiI soggetti che devono presentare il MUD sono i seguenti, distinti per le diverse comunicazioni:
- Comunicazione Rifiuti
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
- Gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
- Comunicazione Imballaggi
- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti;
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio.
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e Raccolti In Convenzione
- Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati).
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014.
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
- Soggetti obbligati all’iscrizione al Registro AEE.
Chi è esonerato
- Imprenditori agricoli (art 2135 codice civile) con volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- Per i SOLI RIFIUTI NON PERICOLOSI le imprese e gli enti che non hanno più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- Imprese e enti produttori di rifiuti non pericolosi diversi da quelli del punto precedente;
- Produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa;
- Gli imprenditori agricoli di cui all’art 2135 del codice civile e i soggetti che ricadono nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi (compreso codice CER 18.01.03*) possono adempiere attraverso la conservazione per tre anni del formulario di identificazione del rifiuto o dei documenti sostitutivi previsti dalla normativa o la conservazione progressiva per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta nell'ambito dei circuiti autorizzati di raccolta.
Come si presenta
- Comunicazione con obbligo di trasmissione telematica
per Comunicazione Rifiuti (non semplificata), Comunicazione Veicoli Fuori Uso, Comunicazione Imballaggi, Comunicazione RAEE
Deve avvenire tramite il sito www.mudtelematico.it utilizzando il software fornito da Unioncamere o altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dal DPCM e messi a disposizione nei siti previsti.
Il file che deve essere trasmesso può contenere le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla).
Ogni dichiarazione può contenere varie Comunicazioni (per esempio la Comunicazione Rifiuti elettrici ed elettronici e la Comunicazione Rifiuti).
Nel decreto sopra citato è riportato il modello cartaceo solo ed esclusivamente a titolo esemplificativo e lo stesso non può essere utilizzato per la compilazione e la presentazione.
Non sono valide ai fini di legge le dichiarazioni inviate con modalità diverse dall'invio telematico, quali ad esempio, i supporti magnetici.
Per la trasmissione telematica è necessario essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.
Se la Comunicazione è presentata tramite associazioni o studi di consulenza, l'impresa interessata deve rilasciare apposita delega scritta, che dovrà essere conservata presso la sede del soggetto (associazione/consulente) che invia la Comunicazione.
- Comunicazione Rifiuti Semplificata
Deve avvenire tramite il sito: mudsemplificato.ecocerved.it che, a conclusione della compilazione, genera il file (in formato PDF) che dovrà essere firmato dal dichiarante e inviato tramite PEC a comunicazioneMUD@pec.it
Se la comunicazione è firmata con firma autografa il file deve essere ritrasformato in un file in formato PDF al fine dell'invio tramite PEC.
L’unico file PDF che dovrà essere trasmesso dovrà contenere: copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante, copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente, copia del documento di identità del sottoscrittore (se la comunicazione è firmata con firma autografa).
Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.
La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto.
In nessun caso è ammessa la spedizione postale.
- Comunicazione Produttori AEE
Deve avvenire tramite il sito: www.registroaee.it accedendo alla propria area riservata
E' necessario disporre del dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione valido e intestato al legale rappresentante.
- Comunicazione Rifiuti Urbani e Assimilati e raccolti in convenzione
Deve avvenire tramite il sito https://www.mudcomuni.it/ che mette a disposizione il web service per inserire i dati relativi alla raccolta e al conferimento di rifiuti urbani, assimilabili e raccolti in convenzione che il dichiarante ha già inserito nei propri sistemi informativi.
La Comunicazione Rifiuti Urbani e Assimilati e raccolti in convenzione deve e essere altresì trasmessa alla Camera di Commercio competente per territorio via PEC o via telematica secondo le seguenti modalità:
- Spedizione via telematica: Occorre essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido ed effettuare il pagamento del diritto di segreteria mediante carta di credito prima dell'invio.
- Spedizione via PEC: Occorre generare la Sezione Anagrafica dal sito https://www.mudcomuni.it/ che dovrà essere firmata dal dichiarante e inviata tramite PEC a comunicazioneMUD@pec.it
Se la comunicazione è firmata con firma autografa il file deve essere ritrasformato in un file in formato PDF al fine dell'invio tramite PEC.
L’unico file PDF che dovrà essere trasmesso dovrà contenere: copia della Sezione Anagrafica firmata dal dichiarante, copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente, copia del documento di identità del sottoscrittore (se la comunicazione è firmata con firma autografa).
Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale dell’ente dichiarante. La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto.
La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle descritte sopra è considerata inesatta (in nessun caso è ammessa la spedizione postale).
Come presentare il MUD semplificato 2025 – scarica la guida
Costi e vincoli L'importo dei diritti di segreteria è il seguente:
- Euro 10,00 - presentazione con invio telematico
- Euro 15,00 - esclusivamente per invio tramite PEC della sezione rifiuti semplificata e della modulistica generata dal sistema di compilazione
Per le Comunicazioni Produttori di AEE non è dovuto il diritto di segreteria.
Modalità di pagamentoPer la trasmissione di MUD Semplificato e di MUD Comuni (se inviato via PEC) il pagamento dei diritti di segreteria deve avvenire tramite il sistema PagoPa (l’utente potrà generare l’avviso di pagamento, vedi box note).
Per trasmissione di dichiarazioni telematiche il pagamento dei diritti di segreteria è effettuato mediante l’utilizzo di sistemi di pagamento sicuri: carte di credito, Telemaco pay oppure tramite il sistema PagoPa.
Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza che presentano le dichiarazioni per conto dei propri associati o clienti, devono effettuare ad ogni invio, in un’unica soluzione, un versamento cumulativo dei diritti di segreteria relativo a tutte le dichiarazioni trasmesse in via telematica.
Istruzioni per pagare i diritti di segreteria con avviso di pagamento tramite il sistema pagoPa
- Cliccare sul bottone "Genera avviso di pagamento"
- Indicare intestatario dell'avviso di pagamento e della relativa ricevuta
- Scaricare l'avviso di pagamento cliccando il riquadro "Scarica avviso di pagamento"
- Effettuare il pagamento tramite home banking della propria banca o degli altri canali di pagamento (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA) oppure presso gli sportelli ATM abilitati delle banche, i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 o presso gli Uffici Postali
- Allegare l'attestato di avvenuto pagamento al documento da trasmettere Tempi e scadenze La scadenza per la presentazione del MUD 2025 (riferita al 2024) è fissata per il giorno 28 giugno 2025 (decorsi 120 giorni dalla pubblicazione del decreto con il nuovo modello MUD).
Sanzioni
- la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza, comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.
- la presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro.
Gli enti che applicano le sanzioni sono le Province di Como e di Lecco.
Per maggiori informazioni in riferimento al DPCM 29 gennaio 2025 e le relative modifiche introdotte si rimanda al sito del MASE
ModulisticaLa pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2025 è demandata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sul cui sito internet istituzionale sono reperibili le istruzioni per la compilazione del MUD 2025, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.
Maggiori informazioniPer approfondimenti e maggiori informazioni: