Cos’èE’ il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ed è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base del D.Lgs 188/2008.
A chi si rivolgeSi devono iscrivere i produttori di pile e accumulatori e i sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione di pile e accumulatori a fine vita.
E' considerato produttore, e quindi tenuto ad iscriversi al registro, chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di vendita a distanza.
Per immissione sul mercato si intende la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità.
Come si richiedeL'iscrizione al registro deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa.
L'iscrizione può essere effettuata esclusivamente per via telematica: www.registropile.it . L'accesso al sistema avviene mediante firma digitale.
Costi e vincoliL'iscrizione al Registro comporta il versamento di:
Non è previsto il pagamento dei diritti di segreteria.
Modalità di pagamentoIl pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro è da effettuarsi tramite il sistema PagoPa
Causale: bolli registro pile.
Il pagamento della tassa di concessione governativa può essere effettuato mediante versamento su c/c postale n. 8003 intestato a Agenzia delle entrate - Ufficio di Roma 2 - Centro Operativo Pescara - Tasse Concessioni Governative - Codice causale: 8617 - altri atti.
Scadenze
I produttori iscritti al Registro Pile e Accumulatori, accedendo alla propria area riservata, devono presentare la comunicazione annuale con i dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno. (Per l'anno 2020 il termine è stato prorogato al 30 giugno 2020, in base all’art. 113 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 - Cura Italia - pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020)
Sono previste sanzioni per mancata o ritardata presentazione.
Normativa essenziale