Vista la pubblicazione della Deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023 "Dispense dalle verifiche di idoneità del responsabile tecnico...." relativa all'idoneità del Responsabile Tecnico (RT) e considerata la scadenza del prossimo 16 ottobre dell'idoneità per gli RT che operano in regime transitorio, si segnalano le seguenti importanti novità:
È possibile chiedere all'Albo Gestori Ambientali la dispensa dalle verifiche di idoneità per i Responsabili Tecnici che svolgono contemporaneamente il ruolo di Legale Rappresentante dell'impresa.
Per ottenere la dispensa è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
1. aver maturato complessivamente un'esperienza di 16 anni (non più 20 anni);
2. aver ricoperto contemporaneamente il ruolo di RT e legale rappresentante negli ultimi 5 anni per l’impresa per la quale si fa domanda di dispensa.
Di seguito la novità relativa alle categorie/settori di attività: la dispensa relativa alle categorie 1, 4 e 5 si intenderà rilasciata per l'intero settore trasporto (cat. 1-4-5).
I responsabili tecnici che hanno già ricevuto un provvedimento di diniego e ritengono di soddisfare i nuovi requisiti sopra elencati, possono presentare nuovamente domanda di dispensa esclusivamente mediante la piattaforma Agest Telematico (le domande presentate via pec NON saranno considerate valide).
Chi ha già ricevuto la comunicazione di esito positivo è pregato di attendere il rilascio del provvedimento da parte dell'Albo Gestori Ambientali, che sarà formalizzato solo a partire da settembre, nel rispetto delle nuove norme.
Per la categoria 8 (Commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione) non è ancora possibile rilasciare la dispensa dalle verifiche in quanto con delibera del C.N. del 19 gennaio 2011 è stata stabilita la data di entrata in vigore e di efficacia della deliberazione n.2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8, più precisamente dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo all'adozione della delibera del 19/01/2011. Pertanto essendo la categoria 8 entrata in vigore il 18/02/2011 non è possibile aver maturato i 16 anni di esperienza.
La deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023 ha efficacia a partire dal 5 settembre 2023, le domande di dispensa verranno quindi sottoposte alla Commissione regionale dell’Albo Gestori Ambientali a partire dal mese di settembre secondo l'ordine cronologico di arrivo.
Cos’èL'albo Nazionale Gestori Ambientali ha sede presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed è articolato in Sezioni regionali e provinciali istituite presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
In Lombardia ha sede unicamente presso la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi.
A cosa serve
L'iscrizione all'albo costituisce autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività: trasporto rifiuti, bonifica siti, bonifica di beni contenenti amianto, intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.
A chi si rivolge
I soggetti obbligati sono le imprese che effettuano attività di:
Hanno inoltre l'obbligo di iscrizione, mediante modalità semplificate, le imprese che:
Come si richiede
La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Sezione Regionale o Provinciale nel cui territorio è stabilita la sede legale dell'impresa mediante procedura telematica.
Le imprese con sede legale all'estero devono presentare la domanda di iscrizione alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.
Le attività sottoposte ad iscrizione sono suddivise in categorie a seconda dell'attività svolta dall'impresa. L’impresa può richiedere l'iscrizione ad una o più categorie secondo le dimensioni e l'attività che svolge.
Costi
Tutte le informazioni relative ai costi sono disponibili sul sito dell’Albo Gestori Ambientali della Lombardia
Ulteriori informazioniPer ulteriori informazioni consultare la pagina dell'Albo Gestori Ambientali della Lombardia.