AI sensi del D.P.R. 581/1995 il Registro delle Imprese si articola in due sezioni, una ordinaria e una speciale.
Sono obbligati a richiedere l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese:
- Imprenditori individuali che esercitano un'attività commerciale, così come definita dall'art. 2195 cc.;
- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice;
- Società di capitali;
- Società cooperative
- Società consortili;
- Consorzi con attività esterna;
- Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.);
- Aziende speciali e consorzi fra enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000;
- Società estere, esclusivamente nel caso di apertura di una sede secondaria o di svolgimento dell'attività principale in Italia. La società estera che invece apre una semplice unità locale in Italia presenta denuncia al Repertorio Economico Amministrativo;
- Associazioni ed altri enti od organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa
- Enti pubblici economici (aventi per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale)
- Rete dotata di soggettività giuridica
- Società di mutuo soccorso
Sono obbligati a richiedere l'iscrizione in apposite sezioni speciali del Registro delle Imprese:
- ai sensi dell'art. 2 del DPR 558/99:
- I piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c.
- Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cc;
- Le società semplici di cui all'art. 2251 cc.;
- Le imprese artigiane disciplinate dalla L. 443/85;
- ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento
- ai sensi del D.Lgs. 96/2001 le società tra avvocati
- ai sensi del D.Lgs. 155/2006 le imprese sociali
- ai sensi della L. 183/2011 le società tra professionisti
- ai sensi del D.L. 179/2012 le start-up innovative e gli incubatori certificati
- ai sensi del D.L. 3/2015 le PMI innovative
- ai sensi della L. 107/2015 le imprese per l'alternanza scuola-lavoro
Il D.P.R. 581/1995 ha istituito, presso l'Ufficio del Registro Imprese, il Repertorio Economico Amministrativo (REA).
Il REA è una anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo delle imprese iscritte al Registro Imprese e dei soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Si iscrivono al REA:
- le imprese con sede principale all'estero che aprono un'unità locale in Italia
- le associazioni o gli enti che esercitano, oltre allo loro attività istituzionale anche, in via sussidiaria, un'attività economica
- le Istituzioni degli Enti Locali, ai sensi art. 114 comma 5 bis del T.U. degli Enti Locali
- le persone fisiche già iscritte negli ex ruoli, dei mediatori, degli agenti e rappresentanti di commercio, che non svolgono attività imprenditoriale neanche in via occasionale.
Modalità di presentazione di pratiche di iscrizione, modifiche o cessazioni
Dal 1° aprile 2010 tutte le imprese - sia individuali che societarie - devono obbligatoriamente espletare gli adempimenti attinenti al Registro delle imprese (iscrizione, modifica, cessazione) per via telematica o su supporto informatico, tramite la procedura della Comunicazione Unica.
Atti e fatti da iscrivere o depositare presso il Registro Imprese
Nel Registro Imprese si iscrivono gli atti di tipo civilistico ed amministrativo previsti dal Codice Civile e dalle norme di Legge e si depositano i bilanci di esercizio e i trasferimenti d'azienda.
Al REA si presentano le denunce contenenti le notizie di carattere economico ed amministrativo, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel Registro Imprese