ATTENZIONE!
Per i provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa (verbali di contestazione, ordinanze-ingiunzioni, cartelle esattoriali e sequestri) a seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali siano stati contestati o notificati da parte degli organi di controllo (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Postale, Guardia di Finanza, Registro Imprese, Ispettori metrici, ..), consulta l'apposita sezione Sanzioni amministrative.
Le sanzioni amministrative del Registro Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo vengono elevate per l'omissione, l'esecuzione tardiva o incompleta delle domande/denunce previste dalla normativa di riferimento.
TerminiIl termine generale di presentazione delle domande/denunce è quello di 30 giorni dalla data dell’atto o dell’evento (L. 340/2000 art. 18 comma 6).
Termini differenti sono previsti da disposizioni particolari, pertanto, per eventuali approfondimenti in merito, si invita a consultare il SARI-Supporto Specialistico Registro Imprese.
Quando il termine cade di sabato o di giorno festivo, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo. (D.P.R. n. 558/99 art. 3 comma 2).
A chi si applicanoLe sanzioni si applicano:
Ciascun soggetto obbligato deve pagare la singola sanzione più le spese di procedimento.
Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione.
La società, come obbligato in solido, può effettuare il pagamento dell’importo totale delle sanzioni e delle spese di procedimento.
Pagamento in misura ridotta
Entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, in misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (art.16 L. n.689/1981).
Importi
Come effettuare il pagamento
Per effettuare il pagamento liberatorio occorre attendere la notifica del verbale d’accertamento emesso che riporta il calcolo corretto dell’importo della sanzione e delle spese di procedimento e notifica.
Le modalità di pagamento sono indicate nel verbale e allo stesso sono allegati i documenti necessari per effettuare il versamento.
La documentazione attestante l’avvenuto pagamento deve essere trasmessa alla Camera di Commercio secondo le seguenti modalità:
Come compilare il modello F23
Pagamento sanzioni REA tramite funzioni TelemacoEsclusivamente per le sanzioni R.E.A. in sede di invio della pratica è possibile effettuare il pagamento avvalendosi di una procedura semplificata, secondo la Richiesta di addebito su conto Telemaco.
Procedura da seguire:
Scritti difensivi
Entro 30 giorni dall’avvenuta notifica del processo verbale, è possibile presentare memorie o scritti difensivi nonché chiedere un’audizione indirizzati alla u.o. Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore della Camera di Commercio di Como-Lecco.
Gli scritti difensivi o la richiesta di audizione devono essere sottoscritti dai diretti interessati (destinatari del verbale) con allegate le copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità ed eventuali ulteriori prove a propria difesa.
La documentazione può essere inviata:
Gli scritti difensivi non interrompono i 60 giorni consentiti per il pagamento in misura ridotta.
Il pagamento del verbale estingue il procedimento e gli eventuali scritti difensivi non sono presi in considerazione.
Rimborsi
In caso di pagamento errato o doppio, si può chiedere il rimborso a:
Saranno comunque dovute, e pertanto non verranno rimborsate, le spese di notifica e procedimento.
Modulistica
Domanda di rimborso di sanzione REA versata in eccesso o non dovuta