ACCESSO AGLI SPORTELLI
La richiesta e il pagamento di certificazioni d'origine delle merci e visti per l'estero deve essere esclusivamente presentata tramite il servizio telematico Cert’O.
E’ garantito il solo il ritiro allo sportello negli orari di apertura (dalle 9:00 alle 12:00).Su richiesta dell’esportatore e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, le Camere di commercio possono procedere al rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e dell’Unione europea, mediante acquisizione agli atti di documenti commerciali di vendita, con riferimento all’ultimo trimestre, relativi ai prodotti oggetto dell’esportazione.
L’attestazione camerale non rappresenta un’autorizzazione alla commercializzazione, ma una presa d’atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell’UE.
L’attestazione è, altresì, subordinata alla dichiarazione dell’impresa che i prodotti sono conformi alla legislazione nazionale e dell’UE e sono commercializzati nel rispetto delle normative vigenti.
Tali attestazioni non sono un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio: dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE), prodotti cosmetici, prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi), presidi medico chirurgici, medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico), prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l’esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria. Di conseguenza, se l’azione camerale fosse, in ogni caso, richiesta a fini amministrativi preliminari all’importazione nel Paese terzo di destinazione, per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non si ritiene esaustivo, le Camere di commercio procederanno solo con l’apposizione di un visto dei poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall’impresa interessata.
In tale circostanza le Camere potranno prevedere nell’istruttoria - anche a campione – la presentazione di copia delle necessarie autorizzazioni/certificazioni emesse dall’Autorità competente.
Modalità di rilascio
L'attestato di libera vendita deve essere richiesto online attraverso la piattaforma Cert’O creando una pratica di “Richiesta Visti – Autorizzazioni” e allegando il modulo debitamente compilato (in formato PDF e sottoscritto dal legale rappresentante), copia delle fatture di vendita in Italia (o nell’Unione Europea) del/i prodotto/i oggetto della richiesta emesse nell’ultimo trimestre nonchè un elenco dei principali clienti italiani e stranieri.
In fase di richiesta, selezionare dall'apposito menu a discesa la sede (Como, Lecco, Cantù, Dubino) presso la quale si intende effettuare il ritiro dell'attestato di libera vendita.
L’ufficio, dopo aver verificato che l’impresa commercializza liberamente i prodotti indicati nella richiesta, prepara l’attestato entro 3/5 giorni lavorativi.
L'attestato di libera vendita è rilasciato in lingua italiana. Nel caso di particolari esigenze dell'impresa è possibile il rilascio con una traduzione “a fronte” in inglese, come da indicazioni ministeriali.
In via eccezionale - come previsto dalle disposizioni - può essere richiesto con modalità cartacea, allegando al modello copia del documento d'identità del firmatario in corso di validità.
Costi e modalità di pagamento
Per le richieste presentate direttamente allo sportello è possibile il pagamento con:
L'importo dovuto è Euro 3,00
Modulistica e manuali