L'Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC) delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano-MonzaBrianza-Lodi, Pavia, Sondrio, Varese è iscritto al n. 80 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
Il progetto di costituzione dell'organismo è stato coordinato da Unioncamere Lombardia (con il supporto di ISDACI) e si avvale della collaborazione della Camera Arbitrale di Milano, presso la quale è individuato il Referente (per come definito all'art. 2, comma 1, lett. i del D.M. 202/2014). Presso ciascuna Camera di Commercio aderente è istituita, invece, una Segreteria territoriale.
Cosa si intende per sovraindebitamento?
La legge lo definisce come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Cos'è e cosa fa l'OCC?
L'organismo di composizione della crisi è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.
L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.
Il procedimento si potrà concludere con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.
L'OCC non eroga finanziamenti, è imparziale e indipendente.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria di propria competenza territoriale.
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