Ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, versano in misura fissa le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (REA).
Gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente, dichiarato ai fini IRAP.
In via transitoria le società semplici e le società di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96 versano tuttora in misura fissa.
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno (D.M. 359/2001, art. 3, comma 2).
Per il calcolo online consultare il sito tematico: http://dirittoannuale.camcom.it.
Accedendo le imprese potranno inoltre:
Imprese che versano in misura fissaNel caso di:
l'importo è determinato in misura fissa da decreto ministeriale.
L’importo del diritto annuale è il medesimo sia per le nuove iscrizioni sia per le imprese già esistenti al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
n.b. La sezione di appartenenza (speciale o ordinaria) e la qualifica di “impresa agricola” è indicata nella visura / certificato di iscrizione camerale.
Importi previsti per il triennio 2020-2021-2022Importi previsti per il triennio 2023-2024-2025Imprese che versano in base al fatturato
Le società e gli altri soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese come nella fattispecie:
devono:
Definizione di Fatturato
L'articolo 1 c. 1 lettera f) del decreto 11 maggio 2001, n. 359 del Ministero dell'Industria definisce la nozione di fatturato. L'importo del fatturato si ricava dal modello IRAP.
I dati da considerare sono quelli indicati nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03 marzo 2009.
Calcolo dell’importo
Sulla base del fatturato conseguito, sommare gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata, con arrotondamento matematico al 5º decimale.
Scaglioni di fatturato | Aliquote |
---|---|
da Euro 0,00 a Euro 100.000,00 | Euro 200,00 (importo fisso)* |
da oltre Euro 100.000,00 a Euro 250.000,00 | 0,015% |
da oltre Euro 250.000,00 a Euro 500.000,00 | 0,013% |
da oltre Euro 500.000,00 a Euro 1.000.000,00 | 0,010% |
da oltre Euro 1.000.000,00a Euro 10.000.000,00 | 0,009% |
da oltre Euro 10.000.000,00 a Euro 35.000.000,00 | 0,005% |
da oltre Euro 35.000.000,00 a Euro 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre Euro 50.000.000,00 | 0,001% (fino a un massimo di Euro 40.000,00) |
*L'importo quantificato secondo il procedimento sopra descritto, va inoltre ridotto sulle base delle disposizioni vigenti per l’anno di riferimento (es. per il triennio 2020-2022 riduzione del 40%).
Si ricorda che le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio la stessa unità locale è ubicata, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale (importo unitario massimo per UL pari all’importo previsto per il primo scaglione).
ARROTONDAMENTI
L'importo deve essere dapprima arrotondato al centesimo di euro con metodo matematico in base al terzo decimale e infine arrotondato all'unità di euro:
- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro;
- per difetto negli altri casi.CASO PARTICOLARE: ESERCIZIO PROLUNGATO
Le società che al momento della costituzione decidono di adottare un esercizio prolungato dovranno versare alla scadenza ordinaria del 30 giugno dell’anno successivo alla costituzione il diritto annuale per l’importo minimo previsto per il primo scaglione di fatturato e alla chiusura del primo esercizio, in occasione del primo acconto delle imposte, il diritto annuale calcolato sulla base del fatturato conseguito nell’intero esercizio prolungato.
Esempio: società (con sede + 1 UL) costituita il 1.10.2018 con scadenza primo esercizio 31.12.2019 dovrà pagare:
- diritto anno 2018 di 144,00 euro (120,00 euro per la sede + 24,00 euro per la UL) con la pratica di iscrizione (o con mod. F24 nei 30 gg. successivi);
- diritto anno 2019 di 144,00 euro alla scadenza del 30.06.2019
- diritto anno 2020 di …. (importo da determinare sulla base del fatturato del primo esercizio concluso 1.10.2018- 31.2.2019) alla scadenza del 30.06.2020CASO PARTICOLARE: FUSIONE
La fusione di società può avvenire mediante la costituzione di una nuova società o mediante l'incorporazione in una preesistente società (detta incorporante) di una o più altre società (incorporata/e). Ai fini del pagamento del diritto annuale le società incorporate sono tenute a considerare, al momento del pagamento del tributo, anche le quote relative ad eventuali unità locali conferite. La nuova società derivante dalla fusione, ovvero la società preesistente (incorporante), è invece tenuta al versamento del diritto annuale limitatamente alla sede e alle eventuali unità locali, nuove o preesistenti, (comunque estranee alla fusione), mentre il diritto relativo alle unità locali conferite non è dovuto, in quanto si ritiene che l'obbligo al pagamento sia già stato assolto dalla società incorporata.
Esempio: Nell'anno 2019 le società A e B deliberano di fondersi, mediante incorporazione della società B (incorporata) nella A (incorporante). Considerato che la società B abbia oltre alla sede n. 2 unità locali, il diritto annuale relativo a queste ultime è dovuto solo dalla società B. Quindi la società A verserà per l'anno 2019 solo il diritto relativo alla propria sede (naturalmente a partire dall'anno 2020 verserà il diritto anche per le due nuove unità locali). Nel caso di pagamento effettuato dalla società incorporante per conto della incorporata (estinta) vedi come compilare correttamente il mod. F24
CASO PARTICOLARE: SCISSIONE
La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; oppure può effettuarsi mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima. Ai fini del pagamento del diritto annuale valgono le medesime considerazioni indicate nel caso di fusione: il diritto relativo alle unità locali conferite è dovuto solo dalla società scissa, mentre la/le società beneficiarie verseranno il diritto limitatamente alla sede o ad eventuali altre unità locali preesistenti e non oggetto di conferimento.
Esempio: Nell'anno 2019 la società A delibera di scindersi mediante trasferimento di parte del suo patrimonio alla società B, preesistente ed avente già due unità locali, a cui conferisce una ulteriore unità locale. La società B, per l'anno 2019, è tenuta al versamento del diritto relativo alla sede ad alle sue due unità locali preesistenti al conferimento, mentre non verserà nulla per l'unità locale conferita dalla società A, per la quale inizierà a pagare a partire dall'anno 2020. La società A, invece, è tenuta, per l'anno 2019, al versamento del diritto, oltre che per la sede, anche per l'unità locale conferita.
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