Il diritto annuale è dovuto, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580
modificato dal D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010, da ogni impresa iscritta o annotata nel
Registro delle Imprese al 1° gennaio dell'anno di riferimento o che è stata iscritta o
annotata per almeno un giorno nell'anno stesso.
Dall'anno 2011 il diritto annuale è dovuto anche dai soggetti iscritti al Repertorio delle
notizie Economiche e Amministrative – REA.
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno
(D.M. 359/2001, art. 3, comma 2).
Si ricorda che:
Chi è esente dal versamentoLe PERSONE GIURIDICHE PRIVATE iscritte nel Registro tenuto dalla Regione Lombardia nonchè nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) ai sensi del DPR n. 361/2000, qualora non svolgano attività economica, sono esenti dal versamento del diritto annuale.
Chi è esonerato dal versamentoSecondo l’articolo 4 del D.M. n. 359/2001, per essere esonerati dal pagamento del diritto annuale non è sufficiente cessare l’attività o sciogliere la società e depositare il bilancio finale di liquidazione, ma occorre presentare l’istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello in cui:
Sono inoltre esonerate, dall’anno successivo a quello di adozione del provvedimento:
Esonero per Start-up innovative e incubatori certificati iscritti nella sezione speciale del Registro delle ImpreseL'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione (articolo 25 comma 8 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221).
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ANNUALE
Il diritto annuale è soggetto a prescrizione ordinaria di dieci anni: poiché infatti la relativa disciplina non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell'articolo 2946 del Codice Civile, il tributo non può che ritenersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ovviamente decorrente dal momento in cui viene a maturare ciascuna
annualità. Per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione a seguito del verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica della cartella esattoriale) esso ricomincia a decorrere
nuovamente, cioè "inizia un nuovo periodo decennale di prescrizione".