La Regione Lombardia, con Legge 18 aprile 2012, n.7 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione" - art.55 - ha semplificato le procedure per l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al Registro delle Imprese. In particolare, la normativa ha soppresso l'Albo delle Imprese Artigiane e le Commissioni Provinciali per l'Artigianato della Lombardia, attribuendo alle Camere di Commercio le funzioni amministrative in precedenza svolte dalle Commissioni Provinciali.
L’Albo delle Imprese Artigiane è sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle Imprese, l’annotazione della qualifica artigiana nello stesso ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane.
Alla Camera di Commercio spetta anche il compito di trasmettere l'annotazione alla sede provinciale dell'INPS, allo scopo di applicare la legislazione in materia di assicurazione, previdenza e assistenza.
Imprenditore ArtigianoE' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività regolamentate da leggi speciali, che richiedono una specifica preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti , deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti.
Impresa Artigiana
E’ artigiana l’impresa che ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. Sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
Limiti dimensionali
Ai fini del calcolo dei citati limiti:
Forme giuridiche previste per l'iscrizione della qualifica artigiana
Per tutte le forme giuridiche l'iscrizione nella sezione speciale delle Imprese Artigiane è un obbligo tranne per le s.r.l. pluripersonali, per le quali l'iscrizione è soltanto una facoltà.
Le società per azioni e le società in accomandita per azioni non possono chiedere la qualifica artigiana.
Requisiti Società
Società in nome collettivoPer l'iscrizione della qualifica artigiana la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo. I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono essere posseduti da almeno uno dei soci partecipanti al lavoro.
Società in accomandita semplicePer l'iscrizione della qualifica artigiana ciascun socio accomandatario , deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività, svolgendo il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. E' necessario che i soci accomandatari non siano unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice. I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono essere posseduti da almeno uno dei soci accomandatari.
Srl con socio unicoPer l'iscrizione della qualifica artigiana il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività, svolgendo il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (deve anche amministrare la società). E' necessario che questo non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice. I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono essere posseduti dal socio unico.
Srl pluripersonaleL'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata ha diritto all’iscrizione della qualifica artigiana, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società .
Quindi i soci artigiani possedere:
1) la maggioranza delle quote sociali
2) la maggioranza numerica all’interno dell’assemblea soci (ovvero uno nel caso di due)
3) la maggioranza numerica all'interno dell'organo amministrativo.
Normativa di riferimento
Come presentare domande e denunceE' disponibile on-line l'applicativo Starweb per predisporre ed inviare, con la Comunicazione Unica (art. 9 legge 40/2007), le pratiche telematiche di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane lombarde, al Registro Imprese.