L'art. 13 comma 7-bis legge 106/2021 ha esteso fino al 30 settembre 2021 la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, già disposta in precedenza per il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021.
I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2021 sono stati pertanto cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.