In questa pagina sono raccolte le FAQ (domande più frequenti) che cercano di rispondere alle domande più comuni degli utenti dei servizi camerali.
Il codice Ente da riportare è CO. Consulta la sezione Come si deve pagare il diritto annuale
Non si considera omesso il versamento effettuato in favore di una Camera di Commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini previsti.
Se l'impresa ha versato a favore di una CCIAA:
Per evitare errori nella compilazione si consiglia di utilizzare il mod. F24 elaborato accedendo al sito per il calcolo online http://dirittoannuale.camcom.it
Le società con esercizio a cavallo hanno una scadenza variabile per il pagamento del diritto annuale. Vedi Caso particolare - esercizio legale non coincidente con l'anno solare all'interno della sezione "Quando si deve pagare il diritto annuale"
I pagamenti vengono acquisiti dopo 10 gg. per cui se in questo intervallo di tempo occorre richiedere un certificato inviare copia della quietanza del mod. F24 alla mail diritto.annuale@comolecco.camcom.it indicando nell’oggetto URGENTE SBLOCCO CERTIFICATO.
No. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente secondo le modalità e le indicazioni fornite dall’Agente della Riscossione con la cartella di pagamento.
La cartella è unica in quanto ha lo stesso numero (che si diversifica solo per il progressivo finale per ogni coobbligato) e viene notificata a tutti i soggetti (anche in date diverse). L’importo indicato in cartella è quello complessivo. Il pagamento di quanto richiesto da parte di uno dei destinatari libera gli altri. Chi ha effettuato il pagamento ha poi il diritto di rivalsa nei confronti degli altri coobbligati.
Collegandosi al portale http://dirittoannuale.camcom.it è possibile calcolare direttamente online quanto pagare per ravvedimento operoso (entro 1 anno dalla scadenza prevista) semplicemente inserendo il CF dell’impresa. Si può poi pagare online tramite pagoPA.
E' possibile calcolare online il diritto annuale dovuto utilizzando il portale http://dirittoannuale.camcom.it
In tal modo si potrà ottenere il mod. F24 già compilato e procedere con il pagamento con carta di credito (o altro) utilizzando pagoPA.
I codici 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni) non possono essere messi nella sezione "importi a credito compensati" del modello F24. Pertanto se si sono versati importi non dovuti di diritto, sanzioni e interessi, si potrà portare in compensazione con altri tributi e/o contributi solo la quota relativa al diritto annuale (codice 3850), inserendola nella sezione "importi a credito compensati" del mod. F24.
Viceversa se si deve effettuare un ravvedimento del diritto annuale (quindi versare contestualmente diritto annuale, sanzione e interessi) si può utilizzare un credito di un altro tributo e/o contributo (o eventualmente di diritto annuale versato in eccedenza su un'altra annualità, purché non siano trascorsi più di 2 anni dal versamento effettuato in esubero). Per perfezionare il ravvedimento versare gli importi di diritto (cod. 3850), interessi (cod. 3851) e sanzioni (cod. 3852), compilando la sezione "importi a debito versati".
Es. ravvedimento diritto 2019 dell’importo di 120,00 euro utilizzando credito diritto annuale 2018
Codice ente CO codice tributo 3850 anno 2019 importi a debito versati 120,00
Codice ente CO codice tributo 3851 anno 2019 importi a debito versati 0,30
Codice ente CO codice tributo 3852 anno 2019 importi a debito versati 7,20
Codice ente CO codice tributo 3850 anno 2018 importi a credito compensati 127,50
Contattare direttamente l’Agente della riscossione.
Sì. La domanda di cancellazione è stata regolarmente presentata entro i termini previsti, ma per non pagare il diritto annuale 2020 il bilancio finale di liquidazione doveva essere approvato entro il 31.12.2019.
L’impresa è tenuta al versamento del diritto annuale relativo all’anno di presentazione della domanda di cancellazione. Si precisa che il diritto annuale non è in alcun modo frazionabile a mesi.
Tutte le imprese già iscritte al Registro delle Imprese al 1° gennaio dell’anno di riferimento che non hanno versato il diritto annuale o che lo hanno pagato in modo incompleto, possono:
Tutte le imprese di nuova iscrizione possono pagare il diritto annuale:
Oltre tale termine, ma entro 1 anno, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso (mettere link a scheda 4 – ravvedimento per le imprese iscritte in corso d’anno)
Vedi esempio "Caso particolare - esercizio prolungato" all'interno della pagina "Come calcolare il diritto annuale"
Il diritto annuale per l’anno in cui è avvenuto il decesso del titolare è comunque dovuto ed è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con beneficio d’inventario. Tuttavia, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 472/1997 e s.m.i. “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
Nel caso di trasferimento di sede legale fuori provincia, il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio di provenienza, ove l'impresa risultava iscritta al 1° gennaio dell'anno stesso.
E’ possibile (entro 24 mesi dal versamento) effettuare la compensazione del credito derivante dal diritto annuale, mediante modello F24.
La compensazione è consentita sia con quote di diritto annuale, sia con altri tributi o contributi dovuti ad altri Enti.
Nella compilazione del mod. F24 riportare i medesimi dati del precedente pagamento, ma inserendo l’importo eccedente nella colonna “importi a credito compensati”.
Eventuali sanzioni (codice tributo 3852) ed interessi (codice tributo 3851) versati in eccedenza non possono essere portati in compensazione.
Se non è possibile effettuare la compensazione inviare una mail a: diritto.annuale@comolecco.camcom.it
A partire dall’anno 2001 sia le società in liquidazione che le società inattive sono tenute al pagamento del diritto annuale. Il diritto annuale infatti è dovuto da tutte le imprese iscritte al Registro Imprese.
Le società di capitali che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio entro 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro l’ultimo giorno del. mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è stato approvato oppure approvato oltre il termine previsto da statuto, il versamento deve comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui doveva essere approvato.