L’articolo 21, comma 7, del D.P.R. n. 146/2018 prevede che le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del citato decreto, risultino già iscritte al Registro telematico nazionale, debbano conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
Al fine di dare seguito a quanto sopra, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare il giorno 12 febbraio 2021 ha provveduto a pubblicare l’"Avviso di avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione dal Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate" in Gazzetta Ufficiale e ha reso disponibili, sia sul sito www.fgas.it sia sul sito stesso del Ministero dell’Ambiente, gli elenchi delle persone fisiche e delle imprese oggetto di cancellazione.
Trascorso il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso di cancellazione, si provvederà alla cancellazione dal Registro FGAS delle persone fisiche e delle imprese iscritte in data antecedente al 24 gennaio 2019 e non in possesso di alcun certificato o attestato, previa verifica che gli stessi, nel frattempo, non abbiano conseguito la certificazione o l’attestazione.
Si fa presente che, in mancanza del conseguimento del certificato o dell’attestato previsto, la cancellazione dal Registro FGAS non potrà essere sospesa e, qualora la persona fisica o l’impresa intenderà, nei mesi a venire, svolgere attività per cui è richiesto l’obbligo di iscrizione al Registro stesso, dovrà avviare di nuovo l’iter di iscrizione, ai sensi degli articoli 7 comma 3, 8 comma 3 e 9 comma 2 del D.P.R. n. 146/2018.